TUTELA  DELLA  PRIVACY   LEGGE   31  DICEMBRE  1996  N.675

AGGIORNAMENTI O CANCELLAZIONI DEI DATI CHE LEI, AI SENSI DELLA LEGGE 675/96, CI AUTORIZZA A TRATTARE, DOVRANNO ESSERE RICHIESTI ALLA: ACDS ASSOCIAZIONE  COMMERCIANTI  DI  SOLOPACA   TEL.  0824 977010 - 977635

LE SPETTANO I DIRITTI DI CUI ALL'ART.13 LEGGE 675/1996.
LE SPETTANO I DIRITTI DI CUI ALL'ART.10 LEGGE 675/1996.


GAZZETTA UFFICIALE N.5 DEL 8 GENNAIO 1997
SUPPLEMENTO ORDINARIO N.3
LEGGE 31 DICEMBRE 1996, N.675
TUTELA  DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL  TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI
                             ART.13
                   (DIRITTI DELL'INTERESSATO)

1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato  ha 
diritto:
a)  di  conoscere, mediante accesso gratuito al  registro  di  cui 
all'articolo  31, comma 1, lettera a), l'esistenza di  trattamenti 
di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, 
lettera a), b) e h);
c)  di  ottenere, a cura del titolare o  del  responsabile,  senza 
ritardo:
1)  la  conferma dell'esistenza o meno di dati  personali  che  lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione  in 
forma  intellegibile  dei  medesimi dati  e  della  loro  origine, 
nonche'  della  logica  e  delle  finalita'  su  cui  si  basa  il 
trattamento; la richiesta puo' essere rinnovata, salva l'esistenza 
di  giustificati  motivi,  con intervallo non  minore  di  novanta 
giorni;
2)  la  cancellazione,  la trasformazione in forma  anonima  o  il 
blocco  dei dati trattati in violazione di legge, compresi  quelli 
di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli  scopi 
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3)  l'aggiornamento,  la rettificazione ovvero, qualora  vi  abbia 
interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3)  sono 
state  portate  a conoscenza, anche per quanto  riguarda  il  loro 
contenuto,  di  coloro  ai quali i dati sono  stati  comunicati  o 
diffusi,  eccettuato  il caso in cui tale  adempimento  si  riveli 
impossibile   o  comporti  un  impiego  di  mezzi   manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d)  di  opporsi,  in tutto o in parte, per  motivi  legittimi,  al 
trattamento  dei  dati  personali  che  lo  riguardano,  ancorche' 
pertinenti allo scopo della raccolta;
e)  di  opporsi,  in  tutto o in parte,  al  trattamento  di  dati 
personali  che  lo  riguardano, previsto a  fini  di  informazione 
commerciale  o  di invio di materiale pubblicitario o  di  vendita 
diretta   per   il  compimento  di  ricerche  di  mercato   o   di 
comunicazione  commerciale interattiva e di essere  informato  dal 
titolare,  non  oltre il momento in cui i dati sono  comunicati  o 
diffusi,  della  possibilita'  di  esercitare  gratuitamente  tale 
diritto.
2.  Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera  c),  numero 
1),   puo'  essere  chiesto  all'interessato,  ove   non   risulti 
confermata  l'esistenza di dati che lo riguardano,  un  contributo 
spese,  non superiore ai costi effettivamente sopportati,  secondo 
le  modalita' ed entro i limiti stabiliti dal regolamento  di  cui 
all'articolo 33, comma 3.
3.  I  diritti  di  cui al comma  1  riferiti  ai  dati  personali 
concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque 
vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato puo' 
conferire,  per iscritto, delega o procura a persone fisiche o  ad 
associazioni.
5.  Restano  ferme  le  norme  sul  segreto  professionale   degli 
esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla  fonte 
della notizia.

GAZZETTA UFFICIALE N.5 DEL 8 GENNAIO 1997
SUPPLEMENTO ORDINARIO N.3
LEGGE 31 DICEMBRE 1996, N.675
TUTELA  DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL  TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
                                                                           ART.10.
                              (INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA)              
            

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati
personali devono essere  preventivamente  informati  per  iscritto
circa:
a) le finalita' e le  modalita' del trattamento cui sono destinati
i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o  le  categorie di soggetti ai quali i dati possono
essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la  denominazione o la ragione sociale e il domicilio,
la residenza  o  la  sede  del   titolare  e,  se   designato,  del
responsabile.
2. L'informativa di cui  al  comma  1  puo'  non   comprendere  gli
elementi  gia'  noti  alla  persona  che  fornisce i dati o la cui
conoscenza puo' ostacolare  l'espletamento  di  funzioni pubbliche
ispettive  o  di  controllo,  svolte  per  il   perseguimento delle
finalita' di cui agli  articoli 4,  comma 1,  lettera  e),  e   14,
comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato,
l'informativa  di  cui  al comma 1 e' data al medesimo interessato
all'atto  della  registrazione dei dati o, qualora sia prevista la
loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4. La  disposizione  di  cui  al   comma  3  non si applica quando
l'informativa all'interessato comporta un  impiego di mezzi che il
Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto
tutelato, ovvero si rivela a  giudizio  del  Garante, impossibile,
ovvero nel caso in cui i dati  sono trattati in base ad un obbligo
previsto  dalla  legge,   da  un   regolamento  o   dalla normativa
comunitaria. La medesima disposizione  non  si  applica,  altresi'
quando i dati  sono  trattati  ai  fini  dello  svolgimento   delle
investigazioni  di  cui all'articolo 38 delle norme di attuazione,
di  coordinamento  e  transitorie  del codice di procedura penale,
approvate  con  decreto  legislativo  28  luglio  1989,   n.271,  e
successive modificazioni o, comunque, per far valere  o  difendere
un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati  siano  trattati
esclusivamente per tali finalita' e per  il  periodo  strettamente
necessario al loro perseguimento.